Decreto Legge "riaperture" 24 marzo 2022

Le misure disposte dal Governo per l'uscita graduale dell'emergenza da covid 19.

Data:

28 Aprile 2022

Tempo di lettura:

4 min

coronavirus

Descrizione

Il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" contiene le nuove misure per l'uscita graduale dell'emergenza da covid 19.

Isolamento e auto sorveglianza

Chi sarà positivo al covid dovrà effettuare l’isolamento (divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora fino all’accertamento della guarigione) mentre per i contatti stretti di un caso positivo si applicherà l’auto sorveglianza, cioè indossare la mascherina ffp22 al chiuso in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, effettuare un tampone rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o al 5 giorno se ancora sintomatici.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 30 aprile 2022 ci sarà obbligo di indossare la maschera ffp2:

  • in tutti i mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni inter regionali, alta velocità, intercity, autobus che collegano due o più regioni, autobus a noleggio con conducente, mezzi di trasporto regionali o locali – quindi autobus, metropolitana, tram, ecc. -, scuolabus per scuole primaria e secondaria, funivie, cabinovie)
  • spettacoli sia al chiuso che all’aperto (cinema, teatri, ecc.), locali di intrattenimento, musica ed eventi e competizioni sportive (quindi stadio, palazzetti, ecc.).

Fino al 30 aprile 2022 ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso, a lavoro e a scuola, ad esclusione delle abitazioni private,  

Sono esonerati solo i bambini sotto i 6 anni, chi ha patologie incompatibili e chi svolge attività sportiva. 

Graduale eliminazione del green pass base

Green Pass Base:

  • fino al 30 aprile 2022 è richiesto il green pass base per l'accesso a mense e catering, ristoranti e servizi di ristorazione al chiuso (ad esclusione degli alberghi), concorsi pubblici, corsi di formazione privati e pubblici, colloqui con detenuti in presenza, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive all’aperto;
  • dal 1° aprile 2022 decade l’obbligo di green pass per l'accesso ai servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.), uffici pubblici, uffici postali, banche e attività commerciali;
  • fino al 30 aprile 2022 è richiesto il green pass base per accedere alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie (e collegate)  per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione;
  • dal 1 aprile 2022 è richiesto il green pass base (e non più rafforzato) per l'accesso ai mezzi di trasporto, in particolare per aerei, navi e traghetti (ad esclusione di quelli per lo Stretto di Messina e Tremiti), treni intercity e alta velocità (inter regionali) e autobus a noleggio con conducente;
  • dal 1 aprile 2022 non sarà più necessario invece il green pass base per i mezzi di trasporto locali e regionali (autobus, metropolitana, treni regionali, ecc.)  
  • fino al 30 aprile 2022 è richiesto il green pass base per accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori del settore pubblico, magistrati negli uffici giudiziari e lavoratori del settore privato.

Graduale eliminazione del Green Pass Rafforzato

Fino al 30 aprile 2022 è richiesto il green pass rafforzato per accedere a:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e contatto al chiuso (sono ancora esclusi dal green pass gli accompagnatori negli spogliatoi per i bambini);
  • convegni o congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
  • feste conseguenti e non alle cerimonie civili e religiose al chiuso;
  • sale gioco , scommesse, bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico o eventi e competizioni sportive al chiuso.

Dal 1 aprile 2022 non è più richiesto il green pass per accedere a:

  • piscine, centri natatori, sport di squadra e contatto all’aperto
  • alberghi e strutture ricettive
  • sagre e fiere
  • centri culturali, sociali e ricreativi all’aperto
  • ristoranti e servizi di ristorazione (al chiuso fino al 30 aprile con green pass base, all’aperto senza nessuna certificazione)
  • musei, luoghi della cultura e mostre
  • centri termali
  • eventi e competizioni sportive all’aperto (che passano a green pass base)

Viene invece prorogato al 31 dicembre 2022 la richiesta di green pass rafforzato per accedere come visitatori alle strutture come RSA, strutture per anziani, ospitalità e lungo degenza e anche ai visitatori dei reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

Gestione dei casi di positività nelle scuole

  • Nidi e scuole dell’infanzia: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività continua in presenza con ffp2 per insegnanti e bambini di età sopra i 6 anni. Tampone da farsi dopo 10 giorni se sintomatici o dopo 5 se asintomatici. Il tampone può essere anche auto somministrato e quindi auto certificato. Non è quindi più prevista la sospensione dell’attività con 5 casi.
  • Scuole primarie e secondarie: In presenza di almeno 4 casi di positività l’attività prosegue in presenza con ffp2 per 10 giorni. Il tampone va effettuato se sintomatici al 10 giorno, altrimenti se asintomatici al 5 giorno anche auto somministrato e quindi auto certificato.

Per quanto riguarda l’obbligo di mascherina in classe, invece, è stato prorogato fino a tutto l’anno scolastico 2021/2022 con esclusione delle attività sportive.

Ultimo aggiornamento

28/03/2022 - 11:22